Soccorso istruttorio

E’ tempo di bilanci per il soccorso istruttorio a pagamento. Ad oltre un anno dal suo esordio, il nuovo meccanismo di integrazione della documentazione di gara presenta il suo primo conto consuntivo, sul quale incidono particolarmente le numerose applicazioni giurisprudenziali.

Sottoscrizione dell’offerta. In ambito di casistica, rappresenta la fattispecie che ha fatto registrare le maggiori oscillazioni in merito alla sua sanabilità. Così non è stato sicuramente per un’impresa che è stata esclusa dalla gara per aver omesso di sottoscrivere alcuni documenti dell’offerta tecnica. In senso opposto, il responso del giudice amministrativo conferma che consentire la sottoscrizione dell’offerta mediante soccorso istruttorio, equivale a superare il termine ultimo di presentazione dell’offerta. Stessa sorte è toccata anche ad un raggruppamento temporaneo di imprese, la cui offerta era stata sottoscritta solo dalla capogruppo. In tal caso, presupposto per l’applicazione del soccorso istruttorio è la riconducibilità dell’offerta al concorrente, che invece, nel caso di specie, poteva essere attribuita solo alla mandataria.

Dichiarazione sui requisiti. La determinazione dell’Anac aveva accettato la sanatoria di ogni carenza per quanto riguarda le dichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi dell’articolo 38 del Codice. Nonostante il riferimento a questa fattispecie, il giudice amministrativo ha ritenuto legittima l’esclusione di un impresa per l’omessa barratura di una delle ipotesi alternative testimonianti l’ottemperanza del concorrente agli obblighi di assunzione obbligatoria.

Secondo il Collegio, il caso di specie non costituisce una dichiarazione erronea, dato che la mancanza della barratura nell’apposita voce contenuta nel modello di partecipazione della gara, equivale alla mancanza dell’attestazione e, in quanto tale, non consente neppure il ricorso al soccorso istruttorio(Tar Lazio, Roma, Sez. I, 1 giugno 2015, n. 7548).

La cauzione provvisoria. Non conosce invece battute d’arresto l’orientamento predominante sull’ammissione al soccorso istruttorio delle carenze riguardanti la cauzione provvisoria. In questo caso, si spazia dall’ipotesi della mancata prestazione della garanzia, rispetto alla quale si continuano ad affermare le irregolarità della cauzione, non possono dar luogo ad una esclusione dalla gara, ma solo ad un soccorso istruttorio (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 24 settembre 2015, n. 4600), fino all’ipotesi in cui la polizza è stata rilasciata ad un intermediario non inscritto all’apposito albo.

Quindi in nessun caso, la cauzione provvisoria costituisce elemento essenziale dell’offerta, infatti le sue irregolarità non possono mai legittimare l’estromissione dalla procedura di affidamento (Tar Lazio,Roma, Sez. III ter, 10 giugno 2015, n. 8143).

L’avvalimento. In tale caso prevale la tendenza ad ammettere tout court il rimedio del soccorso istruttorio a riguardo della documentazione da esibire in caso di avvalimento. Infatti, nonostante la presentazione di uncontratto di avvalimento da parte di un impresa, il giudice amministrativo ha rilevato che non è vietato al concorrente di comprovare i requisiti oggetto di prestito attraverso lo strumento della sanatoria(Tar Lazio,Roma, Sez. II bis, 22 maggio 2015, n. 7410). Al termine del primo anno d’esercizio, sembrano essere ancora numerose le incertezze applicative dell’utilizzo di uno strumento, ma un unico dato appare certo: tra attività e passività, il soccorso istruttorio non consente di chiudere il bilancio in attivo.