Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 del 05.01.2016 (testo integrale e modello di Documento di Gara Unico Europeo)

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare.

Il DGUE contiene una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico in cui si attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che l’operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l’applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018

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Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

— Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

— Parte II. Informazioni sull’operatore economico

— Parte III. Criteri di esclusione:

A: Motivi legati a condanne penali

B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore

— Parte IV. Criteri di selezione:

α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione

A: Idoneità
B: Capacità economica e finanziaria
C: Capacità tecniche e professionali
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

— Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati

— Parte VI. Dichiarazioni finali

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste in merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati membri.

Il DGUE compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l’offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Tranne nel caso taluni appalti basati su accordi quadro, l’offerente al quale si intende aggiudicare l’appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati.

L’operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

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