Il club delle opere con i paletti su avvalimento e subappalto si allarga a barriere anti-frana e strutture in legno. In Gazzetta dopo il visto della Corte dei Conti
È confermato l’allargamento del club delle categorie super-specialistiche. Le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, che il nuovo codice sottrae all’avvalimento quando superano il 10% dell’importo del contratto, salgono da 13 a 15. La conferma arriva con la versione finale del decreto ministeriale, preparato dalle Infrastrutture in attuazione del Dlgs 50/2016. Il decreto è stato firmato ieri dal ministro Delrio e ora attende solo la registrazione della Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta. (vedere decreto allegato)
La novità principale del provvedimento, è l’inclusione delle categorie relative alla realizzazione delle barriere anti-frana (Os 12-b) e alle strutture in legno (Os 32) nell’elenco delle categorie considerate a così alto livello tecnologico da essere escluse dalla possibilità di affidamento completo in subappalto (in aggiunta al divieto di avvalimento). Per queste lavorazioni il subaffidamento è ammesso fino al 30 per cento. Oltre scatta l’obbligo di realizzare un Ati verticale con il titolare dell’appalto.
Inoltre, il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione necessari a ottenere la qualificazione nelle opere super-specialistiche, con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico. Nel caso delle barriere stradali, paramassi e delle strutture in cemento armato è previsto anche l’obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
Le disposizioni contenute nel decreto varranno solo per le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Qui sotto le categorie considerate super-specialistiche per le quali NON VIENE AMMESSO AVVALIMENTO quando le stesse superano il 10% dell’importo del contratto e per le quali NON POSSONO ESSERE AFFIDATE COMPLETAMENTE IN SUBAPPALTO e pertanto scatta l’obbligo di realizzare ATI di tipo VERTICALE:
– OG11
– OS2-A
– OS2-B
– OS4
– OS11
– OS12-A
– OS12-B
– OS13
– OS14
– OS18-A
– OS18-B
– OS21
– OS25
– OS30
– OS32