Con il Decreto Milleproroghe 2021 arrivano le proroghe per il 2021 ad alcune disposizioni a tempo inserite nel Codice dei contratti pubblici
Sulla Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323 è stato pubblicato il Decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (cosiddetto “Milleproroghe 2021”) che contiene ulteriori proroghe di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.
Modifiche a tempo del Codice dei contratti
Nel decreto stesso sono inserite alcune proroghe delle modifiche a tempo inserite in vari decreti-legge sia di quest’anno che del 2019. Le modifiche sono contenute nell’articolo 13 del testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 in vigore già da oggi e riguardano i seguenti argomenti.
Liquidità delle imprese appaltatrici
Con il comma 1 dell’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 era stata introdotta, fino alla data del 30 giugno 2021, la possibilità che l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici prevista in misura del 20%, possa essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Con l’articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 183/2020 viene spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione.
Affidamento della progettazione senza finanziamento dell’opera
Con il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per gli anni 2019 e 2020 era possibile procedere all’affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Nel citato comma 4 era precisato che “Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione”. Con l’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 183/2020 la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione è estesa, anche, nell’anno 2021.
Appalto integrato per manutenzioni ordinarie e straordinarie anche nel 2021
Con il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per gli anni 2019 e 2020 era possibile ritornare ad utilizzare l’appalto integrato per manutenzioni ordinarie e straordinarie che era stato bandito dal Codice dei contratti pubblici.
Nel citato comma 6 era precisato che “Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”. Con l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 183/2020 la possibilità dell’appalto integrato è estesa, anche, nell’anno 2021.
Subappalto e terna subappaltatori
Con il comma 18 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per l’anno 2020 era sospesa l’obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche ed era anche aumentata l’originaria percentuale del 30% delle opere subappaltabili portandola al 40%.
Nel citato comma 18 era precisato che “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. Con l’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 183/2020 le deroghe al subappalto sono estese, anche, all’anno 2021.
Le modifiche al Codice dei contratti ed il nuovo regolamento
Tutto tace, invece, sul problema legato alle necessarie ed opportune modifiche al Codice dei contratti e sulla prevista sostituzione di tutte le attuali norme attuative con un unico Regolamento che sembra sia stato già previsto in una versione semi-definitiva.