Pubblicato il decreto prezzi 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 di ieri, 23 novembre 2021, il MIMS ha pubblicato il decreto 11 novembre 2021 recante la “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, che era atteso entro il 31 ottobre 2021 in attuazione dell’art. 1-septies della Legge di conversione del Decreto sostegni-bis con il quale il Ministero ha previsto una procedura di compensazione per le variazioni, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativi al 1° semestre 2021.

In particolare, il decreto 11 novembre contiene i seguenti 2 allegati:

allegato n. 1: riporta i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.

allegato n. 2: riporta i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.

Pertanto, per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto sostegni-bis, si applica quanto segue:

– Per i materiali da costruzione di cui agli allegati 1 e 2 si può procedere a compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto 11 novembre 2021 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore deve presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro il prossimo 8 dicembre 2021, data in cui terminano i 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 11 novembre 2021.

Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

– Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse previste: 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché eventuali ulteriori risorse a disposizione per lo stesso intervento, incluse le somme derivanti da ribassi d’asta e quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione. In caso di insufficienza delle risorse la stazione appaltante fa richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi secondo le modalità definite con decreto 30 settembre 2021.

Nell’attesa che il Ministero fornisca, con una specifica circolare, le modalità operative circa le richieste di compensazione, alleghiamo:

– un fac-simile di istanza di compensazione, tenendo conto che la stessa può essere integrata con elementi di dettaglio circa l’elenco dei materiali per i quali si fa richiesta di compensazione e allegando l’opportuna documentazione comprovante la maggiore onerosità subita;

– la circolare 4 agosto 2005 n. 871 con la quale il Ministero ha fornito le modalità operative per le richieste di compensazione nei lavori pubblici ai sensi della Legge 109/94. Tale circolare riporta, in particolare, il metodo di calcolo per le compensazioni e prevede le seguenti modalità operative:

  • Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.
  • La stazione appaltante su istanza dell’appaltatore di richiesta di compensazione verifica, tramite il direttore dei lavori, l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’appaltatore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’appaltatore rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Laddove la maggiore onerosità provata dall’appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente la franchigia. Ove sia provata dall’appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella rilevata dal ministero, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale per la parte eccedente la franchigia.
  • Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’appaltatore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l’anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

 

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