Lo scopo della normativa è l’individuazione dei così detti titolari effettivi; secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Il 9 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sull’operatività del registro dei titolari effettivi.
I soggetti obbligati già iscritti alla data del 9 ottobre 2023 avranno 60 giorni per inviare la relativa comunicazione (ultimo giorno 11 dicembre 2023).
Per le società di capitali, le cooperative, le persone giuridiche private, i trust o gli istituti giuridici affini iscritti dal 10 ottobre, il termine di presentazione è di 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, Registro cui sono tenute a riscriversi le persone giuridiche private) o 30 giorni dalla costituzione (per i Trust e i mandati fiduciari).
Il ritardo o l’omissione dell’adempimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2630 del codice civile.
Il registro dei titolari effettivi è stato istituito dall’art. 21 comma 1 del D. Lgs 231/2007 e regolato dal DM 55/2022.
Lo scopo della normativa è l’individuazione dei così detti titolari effettivi; secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese dei dati del titolare effettivo sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica (le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative, anche nella forma di società consortili);
le persone giuridiche private (le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato tenute all’iscrizione nel registro di cui al Dpr 361/2000);
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
Noi di Assa ci occupiamo di eseguire la comunicazione alla CCIAA al compenso imponibile di € 50,00
Cosa ci occorre:
- visura camerale aggiornata
- CSN (firma digitale) o CREDENZIALI SPID
- la società dovrà pagare alla CCIAA diritti di segreteria pari ad € 30,00
NB = si fa presente che ogni qualvolta la società effettuerà variazioni nel “nominativo personale effettivo” dovrà effettuare la comunicazione alla CCIAA di competenza pena il pagamento di una sanzione amministrativa
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