DAL 1 Ottobre 2024
ENTRATA IN VIGORE DELLA PATENTE A CREDITI PER IL SETTORE EDILE CHE DIVENTA OBBLIGATORIA!


Un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro

Patente a crediti in edilizia, le regole: via dal 1° ottobre, si parte con 30 punti:

ma fino al 31 ottobre si può inviare il modello di autocertificazione via PEC: si parte con una dotazione di 30, si può operare con un minimo di 15 e si può arrivare ad un massimo di 100 al rispetto di determinate condizioni. Sospensione fino a 12 mesi per morte o lesioni gravi.Si fa presente che la NS SOCIETA’ DI SERVIZI si occupa anche di predisporre la pratica per la PATENTE A PUNTI da presentare all’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

 fino al 31.10.2024 per entrare in cantiere si PUO’ PRESENTARE UNA AUTOCERTIFICAZIONE CHE LA DITTA POSSIEDE I REQUISITI PREVISTI da inoltrare via pec all’IST NAZIONALE DEL LAVORO , se entro tale data NON RIUSCIAMO ad INSERIRE I DOCUMENTI NEL PORTALE

al costo di € 50,00 di imponibile

– oppure POSSIAMO GIA’ PRESENTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 01.10.2024 inserendo la domanda nel portale relativo dell’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

* al costo di € 250,00 di imponibile

* al costo di € 200,00 se abbiamo spedito prima la autocertificazione entro il 01.10.2024

REQUISITI PER OTTENERLA ED IL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto, in vigore dal 1° ottobre p.v.,  stabilisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della cosiddetta “patente a punti” che dovranno avere, rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in formato digitale, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili  ad esclusione di coloro che sono in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’ art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio architetti e/o ingegneri impegnati nel cantiere come direttori dei lavori o come coordinatori della sicurezza).

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Qualora non siano in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda in Italia.

La patente ha un punteggio iniziale di 30 punti (si può arrivare fino a 100) – che vengono decurtati a seguito delle risultanze di accertamenti e dei relativi provvedimenti definitivi. Si può operare nei cantieri se si mantiene un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Il punteggio di 30 punti può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi ai sensi dell’articolo 5 come di seguito precisato:

  • In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.
  • In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

– Nei casi e con le modalità previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

  1. a) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

3) investimenti nella formazione dei lavoratoriin particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione  attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative  (ndr e qui la Federazione eccepirà…) sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’Inail;

6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;

  1. b) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

1) dimensione dell’organico aziendale;

2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

3) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;

5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

6) riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un  terzo del totale degli operai in organico;

7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

DOCUMENTI CHE OCCORRONO AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC IN CORSO DI VALIDITA’)
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR)
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis  , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c)  ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f)  è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede alla revoca. Scatta la revoca anche se la falsa dichiarazione riguarda uno solo dei requisiti richiesti dalla legge per l’ottenimento della patente. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

Occorre informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

  1. a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare
  2. b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  3. c) data di rilascio e numero della patente;
  4. d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
  5. e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  6. f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  7. g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,  dovrà emanare un provvedimento per individuare le modalità di ostensione delle suddette informazioni ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1 bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni  su richiamate sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall’iscrizione sul portale.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008. Ad esempio, l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi comporta la decurtazione di cinque punti; l’omessa elaborazione del piano di emergenza prevede la decurtazione di 3 punti.  Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

All’art 3 del nuovo DM 132/2024 sono riportati i presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente. Ad esempio, se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.

In caso di infortunio che ha causato la morte di uno o più lavoratori, imputabile al datore di lavoro o ad un suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, il provvedimento di sospensione è obbligatorio, a meno che l’Ispettorato non ritenga di adottare tale provvedimento, ma deve dare una adeguata motivazione. Se l’infortunio è causa di inabilità permanente del lavoratore o di un’irreversibile menomazione e se è imputabile al datore di lavoro o ad suo delegato oppure al dirigente, a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale.