Con il decreto legge n. 210 del 30/12/2015, precisamente al comma 7, punto 2, lettera a), è stato modificato il comma 9-bis dell’art. 253 del Codice dei Contratti pubblici che, a seguito di tale modifica, recita:

“In relazione all’articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016 [testo abrogato: 31 dicembre 2015], per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 luglio 2016 [testo abrogato: 31 dicembre 2015], sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste”.

In buona sostanza, in via transitoria e sino al 31 luglio 2016, le imprese, in sede di qualificazione, possono continuare a dimostrare il possesso dei requisiti della cifra di affari in lavori, delle attrezzature tecniche e dell’organico medio attraverso l’estensione del periodo di attività documentabile all’ultimo decennio anteriore alla data del contratto di attestazione. Anche per la dimostrazione del requisito del totale dei lavori in categoria, nonché per il requisito dei c.d. lavori di punta, e sempre sino al 31 luglio 2016, il periodo di riferimento rimane il decennio antecedente alla data del contratto di attestazione.

Tutte le disposizioni recate dal decreto in oggetto sono entrate in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30/12/2015 (GU Serie Generale n. 302 del 30/12/2015)

 

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