Come fare a iscrivere la propria azienda nella lista di fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

In base alla normativa vigente è istituito presso ogni Prefettura Italiana l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list). L’iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività.

La richiesta di iscrizione nell’elenco suindicato può essere presentata solo per i sottoelencati settori di attività individuati dall’art. 1, comma 53, L. 190/2012:

  1. a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  2. b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  3. c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. e) noli a freddo di macchinari;
  6. f) fornitura di ferro lavorato;
  7. g) noli a caldo;
  8. h) autotrasporti per conto di terzi;
  9. i) guardiani dei cantieri.

 

Ma l’elenco suddetto può variare se l’ iscrizione viene fatta nella Regione Emilia Romagna in merito all’ultimo sisma dove è stata inserita la voce anche per “gli impianti” (sicuramente varierà qualcosa anche per la Regione Marche ma al momento non è uscito niente)

La suddetta iscrizione va aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno (apposito decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 54, L. 190/2012.)

L’iscrizione nell’elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (art. 2, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013)

Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell’iscrizione dovremmo comunicare alla Prefettura competente l’interesse a permanere nell’elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è iscritta. (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013).

E’ ovvio che l’impresa iscritta nell’elenco suindicato deve comunicare alla prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica .

Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione .

L’iscrizione nella white list provinciale tiene luogo della COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. (art. 1. Comma 52 bis L. 190.2012).

Ove l’impresa manifesti l’interesse a permanere nell’elenco entro trenta giorni dalla scadenza dell’iscrizione nella White List, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l’assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011.

Qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell’iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce “In aggiornamento” , come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

Assa effettua il servizio di predisposizione della domanda di iscrizione alla White List al costo di:

1 – prima iscrizione € 80,00 + 4% INPS + 22% IVA – 20% rit acconto

2 – mantenimento iscrizione € 60,0+ 4% INPS + 22% IVA – 20% rit acconto