Per le imprese esecutrici dei lavori privati ammessi ad usufruire dei cosiddetti “Bonus edilizi” di importo superiore a 516.000 euro, dal 1°gennaio 2023 scatta l’obbligo di possedere l’attestazione SOA, qualificazione prevista all’art.84 del D.Lgs. n. 50/2016.

Di seguito quanto previsto nella Legge n.51 del 20 maggio 2022, (di conversione del decreto Ucraina D.L. n. 21/2022), già pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.117 del 20/05/2022:

Dal 1° gennaio 2023, per poter beneficiare dei Bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, queste saranno le condizioni previste dalla suddetta Legge:

· dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 è necessario rivolgersi ad imprese, appaltatrici e subappaltatrici, in possesso dell’Attestazione SOA o che abbiano almeno sottoscritto un contratto con un Organismo di Attestazione SOA, finalizzato all’ottenimento dell’attestazione SOA;

· dal 1 luglio 2023 i lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese, appaltatrici e subappaltatrici, in possesso dell’attestazione SOA;

· dette disposizioni non si applicheranno ai lavori già in corso al 20/05/2022 ed ai contratti anteriori al 20/05/2022 (data di entrata in vigore della presente norma).

INTERPRETAZIONI PRELIMINARI DELLA NORMA E RELATIVE FAQ

· E’ necessaria una SOA qualunque , o adeguata alla tipologia ed importo delle opere?
La norma parla di “occorrente certificazione”, quindi la lettura sulla necessità di una SOA adeguata pare la più valida.

· Qual è la scansione temporale della norma?
La norma è entrata in vigore il 21 maggio 2022; i lavori contrattualizzati o eseguiti entro il 22 maggio non ricadono nell’ambito di applicazione.
I lavori contrattualizzati dopo il 22 maggio ed eseguiti entro il 31 dicembre non ricadono nell’ambito di applicazione.
I lavori contrattualizzati entro il 31 dicembre ma con esecuzione nel 2023 ricadranno nell’ambito di applicazione.
I lavori contrattualizzati dal 1 gennaio 2023 ricadranno nell’ambito di applicazione.

· Qual è l’importo lavori da considerare?
Sembra ragionevole (e notizie ufficiose danno per certo) considerare l’importo complessivo portato a richiesta di contributo: un condominio potrebbe stipulare 10 diversi contratti, tutti sotto la soglia dei 516.000 euro, ed eludere la norma. Unico dato certo è l’importo del contributo e su questo pare opportuno basarsi.

· Tutti devono avere la SOA, appaltatori e subappaltatori? La risposta è si, ma parrebbe logico solo se le singole lavorazioni eccedono i 150.000 euro; diversamente servirebbe una SOA per importi minimali, e questo non avrebbe senso.

· Quali contributi? Solo il 110%? No, tutti i “bonus”, compreso il vecchio 50%, ricadono nella previsione.

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